Deduzione della causa del credito – Cass. n. 25316/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Domanda di ammissione al passivo - Privilegio - Domanda espressa - Necessità - Esclusione - Deduzione della causa del credito - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di formazione dello stato passivo del fallimento, la volontà del creditore che intenda ottenere l'insinuazione in collocazione privilegiata può desumersi, qualora manchi un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l'oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva ammesso solo in via chirografaria il credito di un lavoratore dipendente, il quale, pur non avendo espressamente chiesto il riconoscimento del privilegio generale sui mobili, aveva specificato che si trattava di somme dovute a titolo di retribuzione, tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi non goduti e indennità di mancato preavviso).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25316 del 20/09/2021 (Rv. 662504 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751 bis, Cod_Proc_Civ_art_164