Mancata domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto – Cass. n. 24913/2021
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione - Presunzioni di non spettanza dell'indennizzo previste dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 - Mancata domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto - "Ratio" - Onere del giudice di merito - Fattispecie.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la disposizione di cui all'art. 2, comma 2 sexies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, introdotta dalla l. n. 108 del 2015, che collega alla mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto una presunzione di insussistenza del danno da durata non ragionevole del giudizio, è volta a dissuadere le parti dall'adozione di tattiche processuali dilatorie o defatigatorie; è, pertanto, onere del giudice di merito verificare se la mancata richiesta di un formale provvedimento di riunione abbia effettivamente rallentato lo svolgimento dei giudizi stessi. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare una domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di due giudizi amministrativi tra loro connessi, aveva omesso di valutare che questi, benché mai formalmente riuniti, erano stati sostanzialmente trattati in maniera congiunta).
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24913 del 15/09/2021 (Rv. 662189 - 01)