Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – Cass. n. 41778/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Accertata integrazione sul territorio nazionale - Giudizio di comparazione attenuata con la situazione del paese di origine - Necessità - Non credibilità della vicenda personale narrata - Irrilevanza - Limiti - Condizioni generali del paese di origine - Rilevanza.
In tema di protezione umanitaria, nel caso in cui il richiedente abbia raggiunto un apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini della tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu, la necessaria comparazione in forma attenuata, con il criterio di proporzionalità inversa, tra tale situazione di radicamento e la situazione in cui egli verrebbe proiettato in caso di ritorno nel paese di provenienza, comporta che - ad eccezione delle ipotesi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del richiedente - la ritenuta non credibilità del racconto della sua vicenda personale, non sia di ostacolo al riconoscimento del beneficio richiesto, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla sua posizione individuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 41778 del 28/12/2021 (Rv. 663477 - 01)