Dismissione di immobili degli enti previdenziali pubblici oggetto di cartolarizzazione – Cass. n. 41494/2021
Enti pubblici - patrimonio - Dismissione di immobili degli enti previdenziali pubblici oggetto di cartolarizzazione - Riparametrazione del prezzo di vendita ai valori di mercato del mese di ottobre 2001 ex d.l. n. 41 del 2004 - Applicabilità del beneficio agli immobili di pregio - Esclusione - Fondamento.
In tema di dismissione di immobili appartenenti ad enti previdenziali pubblici, la disciplina della riparametrazione ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, contenuta nel d.l. n. 41 del 2004 nell'ambito delle disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, si applica alle sole unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, atteso che, operando il detto decreto un riferimento ai conduttori che abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, rinvia alla fattispecie considerata dal secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 del d.l. n. 351 del 2001, la quale espressamente esclude dal suo ambito gli immobili considerati di pregio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 41494 del 24/12/2021 (Rv. 663330 - 01)