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Penale - Prove - acquisizione dei dati contenuti nei tabulati telefonici - Corte di Cassazione, Sentenza n. 11991 ud. 31/01/2022 - deposito del 01/04/2022

Disciplina transitoria relativa all’acquisizione dei dati contenuti nei tabulati telefonici introdotta dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 178 del 2021 – Compatibilità con la Direttiva n. 2002/58/CE - Sussistenza - Ragioni.  - La Terza Sezione penale ha affermato che la disciplina transitoria introdotta dall’art. 1, comma 1-bis, della legge 23 novembre 2021, n. 178, di conversione del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, che ha consentito l’utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico, ...

 

al traffico telematico e alle chiamate senza risposta acquisiti nei procedimenti penali in data antecedente all’entrata in vigore del d.l. citato è compatibile con l’art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un’ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone la utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l’acquisizione a regime e alla sussistenza di “altri elementi di prova”, quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all’acquisizione stessa.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/11991_04_2022_no-index.pdf