Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Cass. n. 5899/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Regola generale contenuta negli artt. 1586 e 1777 c.c. - Applicabilità alla rivendicazione – Sussistenza - Indicazione, da parte del convenuto, del soggetto nel cui nome detiene il bene – Conseguenze - Diritto alla sua estromissione - Sussistenza - Condizioni - Prova dell'assenza di interesse da parte sua - Conseguenze - Esclusione del litisconsorzio necessario anche in caso di intervento "jussu judicis" del possessore - Assenza di prova dell'interesse - Conseguenze - Sussistenza del litisconsorzio necessario per inscindibilità della causa.
A norma degli artt. 1586 e 1777 c.c. - che esprimono una regola generale applicabile anche fuori dell'ambito dei contratti di locazione e di deposito - il convenuto in un'azione di revindica, che indichi il soggetto in nome del quale detiene il bene rivendicato, ha diritto di essere estromesso dalla lite e perde, quindi, la legittimazione passiva rispetto alla domanda. Ne consegue che fra tali soggetti non viene a costituirsi un rapporto di litisconsorzio necessario, neanche nel caso in cui venga disposta, sotto il profilo della comunanza di causa, l’intervento "jussu judicis" della persona indicata come l'effettivo possessore del bene rivendicato. Peraltro, l'obbligo del giudice di estromettere dalla causa il detentore originariamente citato non è incondizionato, ma a norma del citato art. 1586 c.c., presuppone che quest'ultimo dimostri di non aver alcun interesse a rimanere della lite e non si opponga, quindi, all'azione del terzo che pretende di aver diritto alla cosa; pertanto se la sentenza di primo grado, ritenendo persistere siffatto interesse, non estrometta il detentore del giudizio, ma decida la lite nei confronti sia del detentore che del possessore chiamato in causa, si verifica, in sede di gravame, un'ipotesi di causa inscindibile, con la conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'interventore coatto, cui l’atto di appello non sia stato validamente notificato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5899 del 23/02/2022 (Rv. 663938 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_1586, Cod_Civ_art_1777, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326