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Omessa irrogazione di sanzione per i fatti precedentemente commessi – Cass. n. 4216/2022

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Illecito disciplinare del notaio - Nullità ex art. 28 L.N. - Esimente - Nozione - Omessa irrogazione di sanzione per i fatti precedentemente commessi - Idoneità ad ingenerare affidamento incolpevole sulla liceità della condotta - Esclusione - Condizioni.

 

La responsabilità disciplinare dei notai, in caso di errore di diritto, è esclusa solo quando risulti incolpevole, ove l’assenza di colpa possa desumersi da elementi positivi estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, con la conseguenza che non può costituire un'esimente il fatto che una condotta, sebbene posta in essere in violazione diretta di una norma di legge, non fosse mai stata sanzionata prima di allora dall'autorità investita del potere disciplinare. (Nella specie, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza che aveva rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare applicata ad un notaio che, nella redazione di numerosi atti di compravendita, aveva inserito la sola dichiarazione di conformità dello stato dei luoghi alle planimetrie, anziché la dichiarazione di conformità dello stato dei luoghi ai dati catastali e alle planimetrie, condotta contraria ad un precedente di legittimità e ad una norma di legge che prevede una nullità testuale).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4216 del 09/02/2022 (Rv. 663826 - 01)

 

Corte

Cassazione

4216

2022