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Condotta penalmente illecita della persona fisica appartenente all'Amministrazione – Cass. n. 35020/2022

Responsabilità civile - amministrazione pubblica - danno causato dai dipendenti della p.a. nell'esercizio delle funzioni - Pubblica Amministrazione - Condotta penalmente illecita della persona fisica appartenente all'Amministrazione - Responsabilità civile della P.A. - Sussistenza - Fondamento - Immedesimazione organica - Omesso esercizio di potere autoritativo - Rilevanza - Fattispecie.

 

Sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità diretta per fatto proprio del Comune in relazione all'inerzia del Sindaco, già sanzionata in sede penale, il quale, in occasione di eventi franosi che avevano causato decessi, aveva omesso di dare tempestivo allarme alla popolazione e alla Prefettura, di disporre l'evacuazione dei residenti nelle zone a rischio, di convocare ed insediare il comitato locale per la protezione civile, tutte attività connesse alle funzioni e ai poteri esercitati, non meramente materiali o estranee ai compiti istituzionali).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 35020 del 29/11/2022 (Rv. 666279 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_2055

 

Corte

Cassazione

35020

2022