Skip to main content

Leasing immobiliare – Cass. n. 13144/2023

Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - confusione - rispetto a terzi - locazione (nozione, caratteri, distinzioni) - Leasing immobiliare - Clausola di salvaguardia - Finalità - Oggetto - Impegno a non applicare tassi superiori a quelli di legge - Conseguenze.

 

In tema di leasing immobiliare, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del cd. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società di leasing, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge; pertanto, in caso di contestazione, spetterà alla società di leasing medesima, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13144 del 15/05/2023 (Rv. 667918 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1815, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

13144

2023