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Conto corrente con apertura di credito – Cass. n. 13063/2023

Contratti bancari - apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - Conto corrente con apertura di credito - Affidamento - Prova - Mediante libro fidi e "report" centrale rischi - Esclusione - Produzione della scrittura - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13063 del 12/05/2023 (Rv. 667915 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704

 

Corte

Cassazione

13063

2023