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Iniziativa della stazione appaltante volta alla risoluzione – Cass. n. 11361/2023

Appalto (contratto di) - scioglimento del contratto - Iniziativa della stazione appaltante volta alla risoluzione ex art. 136 d.lgs. n. 163 del 2006 - Recesso ex art. 136 d.lgs. n. 163 del 2006 - Equivalenza - Esclusione - Fondamento - Conseguente insussistenza dell'obbligo di corresponsione all'appaltatore del decimo del valore delle opere non eseguite.

 

In tema di appalto di opere pubbliche, il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'art. 136 del d. lgs. n. 163 del 2006 (applicabile "ratione temporis") rientra nell'ambito dell'autotutela amministrativa e, nel presupporre il grave inadempimento dell'appaltatore, va tenuto distinto dal diritto di recesso contemplato dall'art. 134 dello stesso decreto, che costituisce piuttosto una speciale facoltà del committente, riflesso di un diritto potestativo collegato a insindacabili scelte discrezionali della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, in ipotesi di esercizio del diritto alla risoluzione contrattuale, la stazione appaltante non è tenuta ad alcun obbligo di corresponsione all'appaltatore del decimo del valore delle opere non eseguite, previsto esclusivamente nell'ipotesi di esercizio del recesso.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11361 del 02/05/2023 (Rv. 667800 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1671, Cod_Civ_art_1453

 

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Cassazione

11361

2023