Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo I Delle fonti del diritto Art. 3.Regolamenti.
Art. 3.Regolamenti.
1. Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.
2.Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
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