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8. c.c. disp. gen. - 8.Usi.

Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo I Delle fonti del diritto Art. 8.Usi.

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Articolo vigente

Art. 8.Usi.

1.Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

2.[Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.] (1)


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