Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo II Dell'applicazione della legge in generale - Art. 10.Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.
Art. 10.Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
[Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.] (1)
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(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
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