Termine per la conclusione del procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari – Cass. n. 10284/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari - Impiego pubblico privatizzato - Cd. legge "Madia" - Termine per la conclusione del procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari - Decorrenza - Dalla data di ricezione della segnalazione dell'illecito - Conseguenze.
In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia ricevuto la segnalazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima di quella trasmissione non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10284 del 18/04/2023 (Rv. 667412 - 01)