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Passaggio di personale dall'Ente sviluppo agricolo siciliano all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque – Cass. n. 9874/2023

Impiego pubblico - (natura, caratteri, distinzioni) - Pubblico impiego privatizzato - Passaggio di personale dall'Ente sviluppo agricolo siciliano all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque - Conservazione del trattamento economico - Calcolo - Anzianità professionale edile (cd. "APE") - Inclusione.

 

In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di passaggio di personale dall'Ente sviluppo agricolo siciliano all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ai sensi dell'art. 7 della l.r. Sicilia n. 19 del 2005, il lavoratore trasferito mantiene il diritto a conservare, se maggiore, il livello del trattamento economico precedente, il quale va calcolato tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione, la corresponsione dei quali sia certa nell'"an" e nel "quantum" e, quindi, anche del trattamento di anzianità professionale edile (cd. "APE"), previsto dall'art. 29 del c.c.n.l. del 20 maggio 2004 per le imprese edili ed affini, fatto salvo l'effetto del riassorbimento, che opera sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9874 del 13/04/2023 (Rv. 667378 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112

 

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Cassazione

9874

2023