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Cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo – Cass. n. 9249/2023

Previdenza (assicurazioni sociali) - forme integrative e complementari di sicurezza sociale - Previdenza complementare - Cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo - Posizione individuale - Pignorabilità - Esclusione - Fattispecie.

 

All'atto della cessazione dei requisiti di partecipazione ad una determinata forma di previdenza complementare, la posizione individuale non può convertirsi in prestazione previdenziale (come tale pignorabile) per effetto del mancato esercizio dell'opzione di riscatto totale o parziale oppure del mancato transito ad un'altra forma di previdenza complementare, perché quest'ultimo, al pari della decisione di non provvedere al riscatto, non può determinare, in assenza di una norma "ad hoc" (mancante nel d.lgs. n. 252 del 2005), l'azzeramento della posizione individuale nel frattempo maturata dall'assicurato. (Fattispecie relativa ad un'ipotesi verificatasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 14, comma 2, lett. c-bis, d.lgs. n. 252 del 2005, introdotto dal d.lgs. n. 88 del 2018).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9249 del 04/04/2023 (Rv. 667616 - 01)

 

Corte

Cassazione

9249

2023