Riconducibilità del danno al periodo di copertura assicurativa – Cass. n. 10335/2023
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - certificato di assicurazione - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - premio - mancato pagamento - sospensione del contratto - Assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto - Riconducibilità del danno al periodo di copertura assicurativa - Contestazione - Prova - Onere del danneggiato - Sussistenza - Mancato pagamento di premi successivi al primo - Sospensione - Conseguenze.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, il danneggiato che proponga l'azione diretta contro l'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 990 del 1969, di fronte all'eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa, ha l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo, che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa; atteso, peraltro, che, in caso di mancato pagamento alla scadenza del premio successivo al primo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa, il sinistro accaduto nel periodo di sospensione è irrisarcibile dall'assicuratore, stante la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro, senza che abbia rilevanza il pagamento del premio successivamente effettuato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10335 del 18/04/2023 (Rv. 667390 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1901