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Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo – Cass. n. 10350/2023

Esecuzione forzata - immobiliare - Provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. - Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo - Natura decisoria - Esclusione - Inammissibilità del ricorso ordinario e straordinario per cassazione.

 

L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10350 del 18/04/2023 (Rv. 667402 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_591_2, Cod_Proc_Civ_art_591_3, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_360

 

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Cassazione

10350

2023