Responsabilità del committente per violazione del dovere di sicurezza – Cass. n. 9178/2023
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) -lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Infortunio sul lavoro - Responsabilità del committente per violazione del dovere di sicurezza - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
In tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 494 del 1996, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità delle società committente e appaltatrice per la morte di un dipendente della subappaltatrice - conseguente alla caduta da un modulo per la realizzazione di un forno di verniciatura, posto all'altezza di quattro metri, per il mancato "fermo" delle indossate misure di sicurezza -, senza vagliare l'eventuale efficienza eziologica dell'omessa richiesta, da parte delle suddette società, di allineamento delle discrasie esistenti tra il piano di sicurezza e coordinamento della committente - che prevedeva idonea impalcatura o ponteggio o altra misura tecnica che consentisse l'aggancio delle funi e cinture di sicurezza - e il piano operativo di sicurezza predisposto dalla subappaltatrice, che contemplava, invece, solo funi disposte a croce con funzione di protezione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9178 del 03/04/2023 (Rv. 667234 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2049