Successiva demolizione e ricostruzione – Cass. n. 10916/2023
Servitù' - prediali - estinzione - Servitù di non edificazione - Costruzione di un'opera sul fondo servente - Decorso della prescrizione - Successiva demolizione e ricostruzione - Interruzione - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Esercizio dello "ius prohibendi" da parte del titolare del fondo dominante - Modalità.
In tema di servitù di non edificare, la prescrizione, che comincia a decorrere al momento della realizzazione dell'opera edilizia sul fondo servente in violazione del divieto di costruzione, non è interrotta dalla successiva demolizione seguita da ricostruzione del manufatto (nella specie un tunnel) e ciò in quanto i due momenti, demolizione e ricostruzione, vanno unitariamente considerati, essendo entrambi tesi a consolidare la violazione della servitù di non edificare, sempre che la demolizione non sia conseguenza dell'esercizio dello "ius prohibendi" da parte del titolare del fondo dominante, manifestato con domanda giudiziaria, in tal caso producendosi, per converso, l'effetto interruttivo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10916 del 26/04/2023 (Rv. 667645 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1073, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2943