Emissione di assegno senza autorizzazione – Cass. n. 10676/2023
Sanzioni amministrative - depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Emissione di assegno senza autorizzazione - Configurabilità - Condizioni - Conoscenza della revoca dell'autorizzazione da parte del traente - Prova - Onere a carico della prefettura - Adempimento - Produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione - Necessità - Altre prove orali o documentali - Presunzioni semplici - Ammissibilità.
Ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990 (emissione di assegno senza autorizzazione), come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999, incombe alla prefettura l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersi la consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10676 del 20/04/2023 (Rv. 667642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697