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Vis attractiva" della procedura fallimentare – Cass. n. 13236/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – effetti - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - competenza funzionale - Appalto (contratto di) - ausiliari dell'appaltatore - diritti verso il committente - Disciplina di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione dettata dall'art. 4, comma 31, lett. b), della l. n. 92 del 2012 - Fallimento del subappaltatore - Domanda proposta dall'INPS solo nei confronti del committente, coobbligato solidale "in bonis" - "Vis attractiva" della procedura fallimentare - Esclusione - Fondamento.

 

Nel regime delineato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione dettata dall'art. 4, comma 31, lett. b), della l. n. 92 del 2012, il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, con riferimento alle prestazioni eseguite nella vigenza di tale normativa; tuttavia, nell'ipotesi di fallimento del subappaltatore, non è devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare la domanda proposta dall'INPS nei confronti del solo committente, coobbligato solidale "in bonis", poiché la partecipazione del subappaltatore sottoposto a procedura concorsuale, evocato in giudizio in applicazione dell'articolo citato, non rende operante la "vis attractiva” della procedura - con la conseguente improcedibilità delle azioni intraprese nella sede ordinaria -, non potendo la pronuncia giudiziale incidere sulla massa e influire sulla ”par condicio creditorum”.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13236 del 15/05/2023 (Rv. 667702 - 01)

 

Corte

Cassazione

13236

2023