Imprese di trasporto su strada che prevedono turni "misti" – Cass. n. 12127/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - periodo di riposo - comunità' europea - Imprese di trasporto su strada che prevedono turni "misti" - Reg. CE n. 561 del 2006 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di lavoratori addetti al trasporto stradale, il Regolamento CE n. 561 del 2006 - che disciplina, tra l'altro, i periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada - si applica anche alle imprese di trasporto che prevedono turni "misti" (ossia con almeno una tratta superiore a 50 km), a prescindere dal concreto contesto di mercato in cui dette imprese si trovano ad operare (concorrenza perfetta, concorrenza monopolistica, oligopolio e monopolio), atteso che il legislatore europeo ha inteso imporre condizioni comuni al fine di evitare abusi e distorsioni di mercato, nonché di migliorare la sicurezza stradale, tutelando sia gli operatori di esercizio delle imprese in questione che i terzi impegnati nella circolazione stradale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale alcuni lavoratori, autisti del servizio di linea, avevano agito nei confronti della società datrice per l'ottenimento del risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla mancata fruizione dei riposi giornalieri e settimanali così come disciplinati dal citato Regolamento - ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'applicabilità della normativa comunitaria alla predetta società, nonostante quest'ultima svolgesse attività di trasporto in regime di monopolio).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12127 del 08/05/2023 (Rv. 667595 - 01)