Configurabilità in capo al soggetto nominato custode – Cass. n. 14798/2023
Responsabilità civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - Responsabilità del custode - Presupposto - Effettivo potere di controllo della cosa - Bene sottoposto a sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. - Configurabilità in capo al soggetto nominato custode - Sussistenza - Fattispecie.
Presupposto della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è l'esistenza di un effettivo potere di controllo della cosa, con conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, di modo che, in caso di sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p., tale responsabilità è configurabile unicamente in capo al soggetto nominato custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, per i danni conseguenti all'incendio di una discarica di rifiuti, aveva ravvisato la concorrente responsabilità ex art. 2051 c.c. della società proprietaria del terreno sul quale la stessa insisteva, in luogo di quella esclusiva del conduttore, precedentemente nominato custode ai sensi dell'art. 321 c.p.p.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14798 del 26/05/2023 (Rv. 667983 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051