Igiene e sanità pubblica - sanità dell'ambiente - igiene del suolo e dell'abitato - Onere reale ex art. 17, comma 10, d.lgs. n. 22 del 1997 - Presupposto - Proprietà dell'area interessata dalla bonifica - Necessità - Fattispecie.
L'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997, grava unicamente sul proprietario dell'area oggetto delle opere di bonifica e ripristino ambientale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva posto a carico della società proprietaria del sito inquinato l'obbligo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per interventi di bonifica eseguiti su aree appartenenti ad altri soggetti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14798 del 26/05/2023 (Rv. 667983 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051
Corte
Cassazione
14798
2023