Responsabilità civile - amministrazione pubblica - Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Corsi in medicina legale anteriori all'anno accademico 1991/92 - Equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri - Necessità - Onere della prova.
Ai fini del riconoscimento, in favore dei medici specializzandi che abbiano frequentato un corso di medicina legale anteriormente all'anno accademico 1991/92, del diritto al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, è necessaria la prova in concreto della relativa equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri, il cui onere grava sull'attore, trattandosi di fatto costitutivo della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14404 del 24/05/2023 (Rv. 667864 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
14404
2023