Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danni futuri - Danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica - Cessazione del rapporto lavorativo -Quantificazione del risarcimento - Criteri - Reddito effettivamente percepito dalla vittima - Rilevanza - Limiti.
Nel caso in cui il sinistro abbia determinato la cessazione di un rapporto lavorativo in atto, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14241 del 23/05/2023 (Rv. 667837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
14241
2023