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Mancato versamento annualità imposta di registro – Cass. n. 13870/2023

Locazione (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione immobiliare - Mancato versamento annualità imposta di registro - Conseguenze - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di contratto di locazione, il mancato versamento di alcune annualità dell'imposta di registro, successive a quella iniziale, è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva al fine della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui all'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13870 del 19/05/2023 (Rv. 667699 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571

 

Corte

Cassazione

13870

2023