Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - valutazione e liquidazione - Pensione sociale erogata dall'INPS - Rilevanza ai fini della liquidazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione sociale erogata dall'INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore, non assumendo rilievo che l'INPS abbia o meno esercitato la surroga. (Principio affermato in relazione al trattamento indennitario e pensionistico erogato dall'INPS alla vittima di un incidente stradale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 (Rv. 667659 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
13540
2023