Prove documentali volte a comprovare la legittimazione ad agire – Cass. n. 12463/2023
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - poteri dell'interventore - Intervento principale o litisconsortile - Preclusioni assertive e istruttorie - Prove documentali volte a comprovare la legittimazione ad agire - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti; di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12463 del 09/05/2023 (Rv. 667552 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_268