Costruzioni sul fondo altrui fatte dal terzo con materiali propri – Cass. n. 13359/2023
Proprietà - acquisto - a titolo originario - accessione - esclusione - opere del terzo con materiali propri - indennità al costruttore - Costruzioni sul fondo altrui fatte dal terzo con materiali propri - Mancato esercizio dello "ius tollendi" da parte del proprietario - Obbligo dell'indennizzo a favore del terzo - Determinazione del "quantum" - Onere della prova, a carico del terzo, dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo - Sufficienza - Attivazione dei poteri istruttori d'ufficio in capo al giudice - Necessità.
In tema di accessione, il proprietario che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 936 c.c., non abbia chiesto, entro sei mesi dal giorno in cui ha avuto notizia dell'incorporazione, la rimozione delle opere fatte sul suo fondo dal terzo con materiali propri, deve corrispondere a quest'ultimo l'indennizzo di cui all'art. 936, comma 2 c.c., senza che possa essere rigettata la domanda volta a conseguirlo per il solo fatto che il terzo non abbia pienamente provato il suo ammontare, essendo sufficiente la prova dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo per attivare, in capo al giudice, i poteri istruttori d'ufficio, quali la consulenza tecnica e il giuramento suppletorio, volti a determinarne il "quantum".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13359 del 16/05/2023 (Rv. 667953 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0936, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_240