Mediazione immobiliare – Cass. n. 11371/2023
Mediazione - responsabilità' del mediatore - Mediazione immobiliare - Conclusione dell'affare - Omessa informazione dell'acquirente sui vizi della cosa venduta conosciuti o conoscibili dal mediatore - Responsabilità risarcitoria del mediatore - Sussistenza - Contenuto.
In tema di mediazione immobiliare, allorché l'affare sia concluso, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito (indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale, quale, nella specie, quella del venditore per la violazione dell'impegno traslativo, che possa consentire al compratore di sperimentare i mezzi di tutela finalizzati al mantenimento dell'equilibrio del rapporto di scambio), o anche all'importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11371 del 02/05/2023 (Rv. 667761 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1759, Cod_Civ_art_1754