Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo VII: della filiazione capo I: della filiazione legittima sezione I: dello stato di figlio legittimo Sezione II: delle prove della filiazione legittima Sezione III: dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimita' Art.246. Trasmissibilità dell'azione.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 246.Trasmissibilità dell'azione. (1)
1. Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
2. Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
3. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.
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