Skip to main content

1964. Compensazione dei frutti con gli interessi.

Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo XXIV: DELL'ANTICRESI Art.1964. Compensazione dei frutti con gli interessi.

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 1964. Compensazione dei frutti con gli interessi.

1. Salva la disposizione dell'articolo 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.


Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello