Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo II: DEL LAVORO NELL'IMPRESA Capo II: DELL'IMPRESA AGRICOLA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DELLA MEZZADRIA Sezione III: DELLA COLONIA PARZIARIA Sezione IV: DELLA SOCCIDA § 1 - Disposizioni generali § 2 - Della soccida semplice Art.2175. Perimento del bestiame.
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Articolo vigente
Art. 2175. Perimento del bestiame.
1. Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.
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