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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 11333 del 29/04/2024 (Rv. 671006-01)

Contratto collettivo - orario di lavoro - interpretazione - Part-time - Lavoro a turni - Art. 5, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015 - Indicazione nel contratto di lavoro dei turni e della collocazione temporale dell'orario con riferimento a giorno, settimana, mese ed anno - Necessità - Potere del datore di lavoro, in assenza di clausole flessibili ed elastiche, di indicare l'orario di lavoro per i turni successivamente alla conclusione del contratto di lavoro - Esclusione - Fattispecie relativa all'interpretazione degli artt. 3 e 9 c.c.n.l. per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionarie di Autostrade e Trafori.

In tema di lavoro a tempo parziale organizzato in turni, è necessaria la puntuale indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario della prestazione lavorativa, con riferimento a giorno, settimana, mese ed anno, non essendo consentito al datore di lavoro, nemmeno in base all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015, derogare a tale esigenza e indicare l'orario di lavoro su turni successivamente alla conclusione del contratto, in assenza di clausole flessibili ed elastiche. (Nella specie, la S.C. ha escluso che una tale facoltà fosse legittimata dagli articoli 3 e 9 del c.c.n.l. per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionarie di Autostrade e Trafori, non potendo essi interpretarsi nel senso di autorizzare una comunicazione al lavoratore part-time con cadenza annuale o mensile dei turni non indicati nel contratto di lavoro).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 11333 del 29/04/2024 (Rv. 671006-01)