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Iscrizione dell'atto nel registro delle imprese – Cass. n. 8120/2022

Società' - fusione - in genere - Scissione - Iscrizione dell'atto nel registro delle imprese - Effetti - Preclusione alla pronuncia di invalidità - Ratio - Portata - Determinazioni negoziali successive - Configurabilità.

 

In tema di operazioni straordinarie, l'art. 2504 quater c.c. (richiamato anche per le scissioni dall'art. 2506 ter c.c.), secondo cui, una volta eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, l'invalidità dello stesso non può più essere dichiarata, preclude la possibilità di far valere tanto i vizi dell'atto medesimo, quanto quelli relativi al procedimento di formazione ed alla iscrizione; tuttavia, tale preclusione, essendo finalizzata a preservare l'organizzazione societaria nascente dall'operazione, non impedisce che le parti dell'accordo assumano diverse determinazioni negoziali in presenza di una modificazione dei valori patrimoniali presi in considerazione nel progetto di fusione o di scissione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8120 del 14/03/2022 (Rv. 664358 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2504, Cod_Civ_art_2506

 

Corte

Cassazione

8120

2022