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2281. Restituzione dei beni conferiti in godimento.

Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo V: DELLE SOCIETA' Capo II: DELLA SOCIETA' SEMPLICE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DEI RAPPORTI TRA I SOCI Sezione III: DEI RAPPORTI CON I TERZI Sezione IV: DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' Art.2281. Restituzione dei beni conferiti in godimento.

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Articolo vigente

Art. 2281. Restituzione dei beni conferiti in godimento.

1. I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori.


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