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Occupazione stabile di parte della soffitta condominiale – Cass. n. 36480/2021

Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - uso della cosa comune - estensione e limiti - destinazione della cosa comune - Occupazione stabile di parte della soffitta condominiale mediante chiusura tramite tamponamento - Legittimità - Esclusione - Fondamento.

 

L'occupazione stabile di parte della soffitta condominiale, realizzata mediante la sua chiusura tramite tamponamento ed implicante la definitiva sottrazione di tale porzione ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini, è illegittima, determinandone, in violazione dell'art. 1102 c.c., l'esclusione all'uso ed al godimento di costoro ed un'alterazione della destinazione del bene condominiale, né rilevando, in senso contrario, che la residua parte, non oggetto di occupazione per uso esclusivo, rimanga a disposizione della collettività condominiale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 36480 del 24/11/2021 (Rv. 662977 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1150

 

Corte

Cassazione

36480

2021