Effettivo proprietario dell'unità immobiliare – Cass. n. 10824/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Condominio - Convocazione dell'assemblea dei condòmini - Legittimato alla convocazione - Condòmino apparente - Esclusione - Effettivo proprietario dell'unità immobiliare - Onere di verifica da parte dell'amministratore - Sussistenza - Obblighi di comunicazione all'amministratore in capo ai condòmini ai sensi degli artt. 1130, comma 6 c.c. e 63, comma 5, disp. att. c.c. - Irrilevanza.
All'assemblea condominiale deve essere convocato l'effettivo titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione all'amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa, non incidendo la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all'art. 1136, comma 6 c.c., e all'obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., sull'acquisizione dello "status" di condomino e sulle conseguenti legittimazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10824 del 24/04/2023 (Rv. 667686 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137