Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - estinzione dei debiti comuni - Giudizio di divisione - Pagamento di debiti solidali fuori dei limiti temporali di cui all'art. 1115, comma 2, c.c. - Conseguenze - Diritto di regresso - Preclusione - Esclusione.
In tema di scioglimento della comunione, la previsione di cui all'art. 1115, comma 3, c.c. - per effetto della quale il compartecipe, il quale abbia estinto i debiti solidali fuori dai limite temporali previsti nel comma 2, non può pretendere il rimborso in natura tramite l'incremento di quota e, dunque, aspirare a trasformare il suo diritto di credito in un diritto reale - non preclude l'esercizio del diritto di regresso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15332 del 31/05/2023 (Rv. 667966 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1115
Corte
Cassazione
15332
2023