Servitù in favore di uno dei comunisti – Cass. n. 12381/2023
Servitù' - prediali - costituzione del diritto - delle servitù' volontarie - costituzione non negoziale - per destinazione del padre di famiglia - Fondi o parte di un fondo in comunione - Situazione di oggettiva subordinazione - Servitù in favore di uno dei comunisti - Sussistenza - Esclusione - Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia - Ammissibilità.
Quando due fondi o due parti di un fondo appartenenti a più proprietari in comunione siano posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, non può configurarsi l'esercizio di una servitù in favore di uno dei comunisti, ostandovi il principio "nemini res sua servit" e si può, piuttosto, determinare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione di due fondi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12381 del 09/05/2023 (Rv. 667646 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1116, Cod_Civ_art_1068, Cod_Civ_art_1061, Cod_Civ_art_1062