Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE SEZIONE I – Disposizioni relative al libro I Art. 2. (1)
Art. 2. (1)
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(1) L'articolo che recitava: "La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente ed i mezzi patrimoniali per provvedervi.
2. Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall'autorità governativa anche d'ufficio." è stato abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
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