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4 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE SEZIONE I – Disposizioni relative al libro I Art. 4. (1)

Art. 4. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "La domanda per ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 21 del codice.

Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione." è stato abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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