Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE SEZIONE I – Disposizioni relative al libro I Art. 19.
Art. 19.
1. Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all'autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale.
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