Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE SEZIONE I – Disposizioni relative al libro I Art. 21.
Art. 21.
1. La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui è registrata la persona giuridica.
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