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24 c.c. Disp. Att

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 24. (1)

Art. 24. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica.

Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta di iscrizione." è stato abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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