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26 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 26. (1)

Art. 26. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

2. Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica." è stato abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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