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37 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 37. (1)

Art. 37. (1)

1. L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese.

2. L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 220, L. 19 maggio 1975.

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